Bonus facciate
Una nuova opportunità per continuare ad investire sulla sostenibilità ambientale e la bellezza
L’ultima Legge di Bilancio ha introdotto il “bonus facciate 2020”, un’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone.
Sono ammessi al beneficio gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, oltre ai lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate: da installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
QUI (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate/infogen-bonus-facciate-cittadini) la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, da cui è possibile scaricare la Guida al Bonus
Gli interventi dovranno interessare gli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in aree a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
- la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono escluse dal bonus facciate le zone C, D, E e F (parti del territorio destinate a nuovi insediamenti abitativi, nuovi impianti industriali ecc).
Zone territoriali omogenee (DM 2 aprile 1968, n. 1444)
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sul bonus facciate 2020 e ha emesso la circolare n. 2/E in cui ha chiarito e ribadito che: “la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.”
Con determinazione n. 714/2020 esecutiva a decorrere dal 1.10.2020, sono stati individuati gli ambiti territoriali individuati dal vigente PGT, nel piano delle Regole tavola PR1, corrispondenti alle Zone omogenee A e B di cui al richiamato D.M. 1444/68:
- NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE – ART. 19, costituente il centro storico urbano, ossia quella parte del territorio comunale di Magnago qualificato da insediamenti di antica formazione.
- AMBITO EDIFICATO LIMITROFO AL NUCLEO DI ANTICA FORMAZIONE (B1) -ART. 20, costituito dalle aree edificate adiacenti al nucleo di antica formazione o interessate da agglomerati, nuclei od isolati con tipologia edilizia ed impianto urbanistico assimilabili a quelli del borgo originario.
- AMBITO EDIFICATO ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO (B2) – ART. 21, costituito da quelle parti del territorio comunale interessante nuclei urbani di formazione consolidata
Gli ambiti residenziali B2 – art 21, sono assimilati alla zona omogenea B del D.M. 1444/68, solo nei seguenti casi:
- l’area risulta già edificata , con edifici ultimati prima dell’entrata in vigore della legge 160 del 27 dicembre 2019, si escludono le aree e gli edifici isolati in relazione con gli ambiti rurali;
- per le aree B2 assoggettate a Piano Attuativo o a Permesso di costruire convenzionato, solo nel caso di già avvenuta realizzazione di tutti gli insediamenti previsti dallo strumento urbanistico attuativo o dal PGT
Sulla scorta di quanto sopra, nei casi previsti dalla vigente normativa è possibile richiedere idonea certificazione rilasciata dall’ente, utilizzando apposita modulistica (Bonus Facciate MODULO ISTANZA DI CDU) con le procedure previste anche in modalità telematica.
Per maggiori dettagli riguardo l’ambito di applicabilità del Bonus Facciate, e i requisiti necessari per accedervi, si rimanda alla pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate raggiungibile al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate/infogen-bonus-facciate
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