TARI – TASSA RIFIUTI (Delibera 444/2019/R/RIF ARERA)

La TARI è un tributo gestito e riscosso direttamente dal COMUNE DI MAGNAGO

Responsabile del Tributo: Dott. Andrea Corrente

Per contatti per informazioni e richieste riguardanti la TARI è possibile contattare il Servizio Tributi attraverso le seguenti modalità:

Sportello

Comune di Magnago Ufficio Tributi -Piazza Italia, 1

Orari di apertura al pubblico:

Martedì  dalle ore 09,00 alle ore 12.30

Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30

Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00

Numero telefonico 0331 – 658305  Email: tributi@comune.magnago.mi.it  PEC:  info@pec.comune.magnago.mi.it

Lo Sportello TARI è contattabile anche per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati negli avvisi di pagamento e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa,  per ricevere la modulistica per le denunce di nuova occupazione, variazione, cessazione, per presentare reclami e per la richiesta di rimborsi.

TARIFFE

Le Tariffe  TARI 2023 sono state approvate dal Consiglio Comunale con  deliberazione C.C. n. 14 del 28.04.2023  e relativi

Al tributo comunale si aggiunge il TEFA nella misura del 5%.

SCADENZE

UTENZE DOMESTICHE                          

30/06/2023  – 1^ rata

30/09/2023 – 2^ rata

16/12/2023  – saldo e/o unica rata

UTENZE NON DOMESTICHE

30/09/2023 – 1^ rata

16/12/2023  – saldo e/o unica rata

REGOLAMENTO E REGOLE DI APPLICAZIONE DELLA TARI

Regole di applicazione e calcolo della Tari  

La TARI viene pagata sulla base di coefficienti presuntivi e valori medi di produzione dei rifiuti e, a decorrere dal 2018, delle rilevazioni connesse alla misurazione puntuale dei rifiuti prodotti per la frazione del rifiuto urbano residuo (RUR). Dal sito di www.amga.it è possibile accedere attraverso l’apposito banner allo SPORTELLO TRIBUTI WEB, in cui sono consultabili i conferimenti effettuati.

Le utenze domestiche pagano la QUOTA FISSA in relazione alla superficie delle abitazioni (compresi locali di natura accessoria e pertinenziale quali ad esempio box e cantina), la QUOTA VARIABILE 1 in relazione al numero di componenti del nucleo familiare, la QUOTA VARIABILE 2  in base ai conferimenti di RUR effettuati nell’anno, con applicazione di un numero minimo di conferimenti che sono comunque dovuti.

Il dettaglio dei minimi conferimenti è riportato nella seguente tabella:

MINIMI ANNUALI UTENZE DOMESTICHE: TABELLA DI CONVERSIONE DEL NUMERO DI SACCHI GRIGI IN LITRI ED IN KG

UTENZE DOMESTICHE SACCHI GRIGI LT 80 PARI A LITRI PARI A KG €/ ANNO
1 COMPONENTE 7 560 75,02 € 12,09
2 COMPONENTI 15 1200 160,77 € 25,91
3 COMPONENTI 19 1520 203,64 € 32,82
4 COMPONENTI 22 1760 235,79 € 38,00
5 COMPONENTI 25 2000 267,94 € 43,18
6 O PIU’ COMPONENTI 28 2240 300,10 € 48,36

 

 

I conferimenti effettuati oltre ai minimi saranno addebitati alla tariffa equivalente ad € 1,7272 per ogni sacco grigio conferito.

Le utenze non domestiche pagano la QUOTA FISSA e la QUOTA VARIABILE 1 in base alla superficie applicando la relativa categoria tariffaria, la QUOTA VARIABILE 2 in base ai conferimenti di RUR effettuati nell’anno, con l’applicazione di un numero minimo di conferimenti che sono comunque dovuti.

Il dettaglio dei minimi conferimenti è riportato nella seguente tabella:

MINIMI ANNUALI UTENZE NON DOMESTICHE: TABELLA DI CONVERSIONE DEL NUMERO DI SACCHI GRIGI IN LITRI ED IN KG

  UTENZE NON DOMESTICHE SACCHI GRIGI LT 80 PARI A LITRI PARI A KG €/ ANNO
01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 6 480 64,31 € 10,36
02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 24 1920 257,22 € 41,45
03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 30 2400 321,53 € 51,82
04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 28 2240 300,10 € 48,36
05 STABILIMENTI BALNEARI 30 2400 321,53 € 51,82
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 30 2400 321,53 € 51,82
07 ALBERGHI CON RISTORANTE 30 2400 321,53 € 51,82
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 22 1760 253,79 € 38,00
09 CASE DI CURA E RIPOSO 10 800 107,18 € 17,27
10 OSPEDALI 30 2400 321,53 € 51,82
11 UFFICI, AGENZIE 16 1280 171,48 € 27,64
12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI 42 3360 450,14 € 72,54
13 NEGOZI ABBIGL. , CALZ. LIBR. CART.FERR., BENI DUREVOLI 16 1280 171,48 € 27,64
14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 16 1280 171,48 € 27,64
15 NEG.PART.QUALI FILAT. TENDE, TESS. TAPP. CAPP. OMBRELLI, ANTIQ. 30 2400 321,53 € 51,82
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 30 2400 321,53 € 51,82
17 ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI 10 800 107,18 € 17,27
18 ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR 30 2400 321,53 € 51,82
19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 30 2400 321,53 € 51,82
20 ATTIVITA’ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 30 2400 321,53 € 51,82
21 ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 30 2400 321,53 € 51,82
22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 16 1280 171,48 € 27,64
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 30 2400 321,53 € 51,82
24 BAR, CAFFE’, PASTICCERIA 16 1280 171,48 € 27,64
25 SUPERM.PANE E PASTA, MACELL.SALUMI, FORM.GENERI ALIMENTARI 30 2400 321,53 € 51,82
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 24 1920 257,22 € 41,45
27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 24 1920 257,22 € 41,45
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 180 14400 1929,18 € 310,90
29 BANCHI DI MERCATO 30 2400 321,53 € 51,82
30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 30 2400 321,53 € 51,82

 

I conferimenti effettuati oltre ai minimi verranno addebitati alla tariffa equivalente ad € 1,7272 circa per ogni sacco grigio conferito, ad € 5,182 circa per ogni svuotamento di contenitori da 240 lt, ad € 7,773 circa per ogni svuotamento di contenitori da 360 lt ed a € 23,749 circa per ogni svuotamento di contenitori da 1100 lt.

 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI (come definite nel vigente Regolamento Comunale TARI Puntuale)

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di cui all’art. 17 c. 8 del presente regolamento: riduzione del 30% della quota fissa e della quota variabile 1 e dei minimi della quota variabile 2;

b) abitazioni tenute a disposizione da nuclei che risiedono all’estero, di cui all’art. 17 c. 8 del presente regolamento: riduzione del 30% della quota fissa e della quota variabile 1 e dei minimi della quota variabile 2;

2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione.

3. Alle utenze domestiche che dichiarano, mediante sottoscrizione di apposita richiesta, di praticare il compostaggio dei propri scarti organici il Comune può applicare, con decorrenza dall’anno successivo a quello di prima istituzione e, per i successivi, dalla data di accettazione della richiesta, una riduzione percentuale della quota variabile 1, nella misura definita nella Delibera di approvazione annuale delle tariffe e nel rispetto delle modalità di seguito previste:

a) l’attività di compostaggio deve essere riconducibile al possesso ed all’utilizzo di un’area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza. Dalla riduzione sono comunque escluse le utenze
condominiali.

b) la riduzione viene mantenuta anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo della richiesta e comunque sino a comunicazione da parte dell’utente di cessazione dell’attività di compostaggio oppure di cessazione dell’occupazione, eccetto si verifichi il subentro familiare.

c) il richiedente si impegna:
– ad essere iscritto nell’Albo dei Compostatori Domestici istituito presso il Comune;
– a praticare l’attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell’anno solare, nel rispetto delle modalità riportate nel comma 3 dell’art. 11 del Regolamento tipo per la gestione dei
Rifiuti Urbani, garantendo di conseguenza di non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti;
– a consentire l’accesso alla propria abitazione dei tecnici autorizzati alla verifica del corretto ed effettivo esercizio dell’attività di compostaggio. In caso di impedimento all’accesso, o in caso di
accertamento di mendace dichiarazione, il riconoscimento della riduzione verrà revocato per l’anno intero, con applicazione della sanzione prevista dall’art. 33, comma 3, del presente
regolamento e con applicazione delle sanzioni eventualmente previste dal Regolamento di gestione dei rifiuti. Tale revoca verrà, comunque, applicata d’ufficio in tutti quei casi in cui verrà
riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti;

d) il beneficio dell’agevolazione è subordinato al regolare versamento del tributo nel quinquennio precedente. In caso contrario l’agevolazione è sospesa fino a dimostrazione dell’avvenuto
pagamento delle pendenze arretrate.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche della reale sussistenza delle condizioni per l’accesso ed il mantenimento delle riduzioni richieste.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa delle utenze non domestiche non stabilmente attive si applica alla metratura effettivamente utilizzata per l’attività in misura ridotta del 40% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, e decorre dalla data indicata nella dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, decorre dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Alle riduzioni presenti in questo articolo si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23.

4. Alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili, nel rispetto delle modalità riportate nel comma 4 dell’art. 11 del Regolamento tipo per la gestione dei Rifiuti Urbani, anche in applicazione della Legge 19 agosto 2016 n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, e che ne facciano motivata e documentata richiesta, il Comune può definire nella Delibera di approvazione delle tariffe annuali una riduzione percentuale della quota variabile 1. Il Comune si riserva di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l’ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al presente comma. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.

5. Alle utenze non domestiche che attuano l’attività di Bed & Breakfast il Comune può definire nella Delibera di approvazione delle tariffe annuali una riduzione percentuale della quota variabile 1.

 

Art. 25. Riduzioni per il riciclo delle utenze non domestiche

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento. La riduzione può continuare ad essere applicata alle utenze che non abbiano optato per la fuoriuscita dal servizio pubblico attraverso il ricorso al mercato per il recupero dei rifiuti urbani da esse prodotti.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

3. La riduzione per riciclo, è rapportabile alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, appartenente ai codici rifiuto elencati nell’Allegato 4, ad eccezione del rifiuto urbano indifferenziato, calcolata sul rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviati al riciclo e la quantità di rifiuti urbani totali prodotti, desumibile dai coefficienti di produzione potenziale di rifiuti previsti dal DPR 158/1999 per la specifica attività (kd) moltiplicati per le superfici tassabili.

4. La riduzione per riciclo della quota variabile 1 della tariffa deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo o altri canali di comunicazione messi a disposizione dal Comune, entro il mese di giugno dell’anno successivo, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l’attività di riciclo, dalle quali risultino i dati dell’utenza, la tipologia e quantità dei rifiuti urbani differenziati avviati al riciclo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. Nel caso in cui la quota variabile 1 sia stata ridotta in via previsionale, il Comune provvede al recupero del tributo dovuto in caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine sopra indicato.

5. Il Comune si riserva di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l’ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al comma 1. In caso di superamento del predetto limite esse sono
proporzionalmente ridotte.

6. A decorrere dal 01 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 198, comma 2 bis, del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, con obbligo di dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Così come disposto dall’articolo 238, comma 10, del medesimo D. Lgs., le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni successivi, salva la possibilità per il gestore del  servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza.
La scelta deve essere comunicata entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, con obbligo di ripresentare la dichiarazione di cui all’art. 30 comma 1, utilizzando l’apposita modulistica o altri canali di comunicazione messi a disposizione dal Comune, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati di tutti i rifiuti urbani prodotti, da avviare a recupero al di fuori del servizio pubblico, così come previsto dall’art. 23, comma 10, D. Lgs. 152/2006, nonché l’impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione comprovante l’esistenza di accordi contrattuali con i soggetti che effettueranno l’attività di recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti.
Per il solo anno 2021, la comunicazione va effettuata entro la data del 31 maggio, con valenza a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le utenze non domestiche che non effettuano alcuna opzione possono continuare a conferire i propri rifiuti urbani al pubblico servizio.

7. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani che conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta impregiudicato, in ogni caso, il versamento della quota fissa della tariffa.

8. Per poter mantenere l’esclusione dalla corresponsione della quota variabile 1 e 2 della tariffa, le utenze non domestiche che hanno optato per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare entro il mese di giugno dell’anno successivo le attestazioni  rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l’attività di recupero, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l’attività di recupero, dalle quali risultino i dati dell’utenza, la tipologia e quantità dei rifiuti recuperati.

9. In caso di mancata presentazione delle attestazioni, l’esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto e il Comune procederà al recupero di quanto dovuto.

 

MODULISTICA

Utenze Domestiche

Utenze Non Domestiche

Altri moduli

 

ARERA – SEZIONE INFORMATIVA

ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO

La gestione del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade è stata affidata dal Comune alla propria Società in house:

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

C.F. e P.IVA n. 06483450968

Sede Legale: Via Crivelli n. 39, 20013 Magenta (MI)

Sedi operative/amministrative: – Via per Busto Arsizio, 53 Legnano (MI)  – Via Romolo Murri, 11 Magenta (MI)

Di seguito i contatti per informazioni e richieste riguardanti il servizio di igiene urbana e di spazzamento e per l’invio di segnalazione di disservizi e reclami:

Numero verde 800 19.63.63   

Email: info@aemmelineaambiente.it; segnalazioni@aemmelineaambiente.it;

PEC: info@pec.aemmelineaambiente.it

 

Per ogni informazione inerente il servizi svolti da Aemme Linea Ambiente cliccare qui:

Troverete nel sito:

– modulistica per l’invio di reclami;

– calendario e orari di raccolta dei rifiuti urbani;

– centri di raccolta e orari di accesso al pubblico;

– campagne straordinarie;

– istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani;

– carta della qualità del servizio vigente;

– percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune con riferimento ai tre anni solari precedenti;

 

ULTERIORI INFORMAZIONI