Descrizione dell’attività
La quiete pubblica è un bene collettivo e condizione necessaria per garantire la salute dei cittadini, pertanto deve essere tutelata dagli enti pubblici competenti, tra cui i Comuni, “[…] come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività […]“ (articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana).
Per ogni zona del territorio comunale sono previsti limiti massimi di emissione sonora, prescritti dal Piano di classificazione acustica comunale o dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997.
Per lo svolgimento di attività temporanee quali cantieri, lavori e lavorazioni stradali, manifestazioni musicali, teatrali, sportive e similari che si svolgono in uno spazio aperto, in modo non permanente in aree o siti non propriamente destinati a tali attività, che non possano rispettare i limiti orari e/o i limiti di intensità di rumore stabiliti nel territorio comunale devono presentare domanda di autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione sonora previsti facendone esplicita e motivata richiesta nell’istanza con le modalità previste dal Regolamento Acustico.
La domanda di autorizzazione in deroga deve essere redatta in base al Modulo sotto riportato e presentata al Settore Ambiente e Territorio 30 giorni prima della data di inizio dell’ attività temporanea, manifestazione e spettacoli.
La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dal Regolamento acustico del Territorio Comunale
- fotocopia carta di identità dichiarante
ALLEGATI OBBLIGATORI
Attività temporanea di durata inferiore o uguale a 7 giorni
Documentazione per procedure semplificate ( art. 4.3.del Regolamento)
• descrizione di massima dell’attività : calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
• descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell’impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
• elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati;
Attività temporanea di durata superiore a 7 giorni, anche non consecutivi
Documentazione (art.4.2.del Regolamento)
• programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
• caratterizzazione acustica della zona prima dell’inizio dell’attività (da documentare tramite l’esecuzione di misurazioni); la caratterizzazione acustica dell’area dovrà riferirsi all’intero periodo della giornata tipo in cui sarà esercitata l’attività temporanea;
• elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;
• la previsione dei livelli raggiunti presso i recettori prossimi;
• l’entità del superamento dei limiti di zona e differenziale;
• i limiti, richiesti in deroga, che verranno rispettati;
• gli orari di attività;
• descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
• planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell’area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
I dati dovranno essere contenuti in un’apposita relazione, allegata all’istanza redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art. 2,comma 6 Legge n. 447/1995).
Riferimenti Normativi
– Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”
– legge Regionale 10 agosto 2001 n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997
– PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
Dove rivolgersi per le autorizzazioni in deroga
Settore Ambiente e Territorio – Ufficio Ambiente
soggetto con potere sostitutivo
Segretario Generale
costi
Nessuno
Termine di conclusione del procedimento
Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla presentazione della domanda.
termini intermedi che sospendono il procedimento
Il responsabile del procedimento può richiedere motivatamente documenti che integrino o completino la documentazione presentata. La richiesta interrompere il termine di 30 giorni, che riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricezione della documentazione integrativa.