Descrizione del procedimento e riferimenti normativi (art. 35 D.lvo 33/2013)
Non sempre i problemi di rumore ricadono nella sfera amministrativa di competenza degli enti locali. La legge 447/95 e i suoi decreti non esauriscono la normativa nel campo del rumore. Sono infatti tuttora vigenti gli articoli 844 del codice civile e l’art. 659 del codice penale, precedenti all’emanazione della 447/95.
L’ufficio comunale può intervenire in caso di inquinamento acustico solo quando il rumore è prodotto da impianti o attrezzature utilizzati per attività produttive, commerciali o professionali, come ad esempio:
– condizionatori, compressori, presse, telai, silos, ecc., afferenti ad attività produttive, artigianali, commerciali, terziarie;
– impianti tecnologici condominiali (es. caldaia centralizzata, ascensore) quando producono rumore verso l’esterno del condominio;
Sono estranei alla sfera amministrativa le situazioni in cui:
– i disturbi acustici non sono connessi con attività produttive (es. rumori di vicinato: cane del vicino; radio del vicino; bambino del vicino; ecc.);
– i disturbi acustici appartengono a impianti tecnologici condominiali che producono disturbo verso l’interno del condominio stesso (in qualche modo si è disturbati dalle “proprie” sorgenti per cui non ci si può lamentare!);
– le Situazioni di ordine pubblico (es. rumore causato da persone presenti in luogo pubblico: piazza, via… per le quali si può applicare il comma 1 dell’art. 659 CP); tuttavia se il rumore è prodotto dagli avventori presenti all’interno di uno spazio aperto afferente ad un esercizio pubblico e gestito dall’esercizio stesso: cortile e giardino privato, plateatico… la responsabilità del rumore è riconducibile al titolare dell’attività produttiva e si rientra nel campo di applicazione della legge 447/95.
avvio del procedimento
Da parte di cittadini residenti
riferimenti normativi
– L. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico’
– L.R. 13 del 10/08/2001”
soggetto con potere sostitutivo
Segretario Generale
come si avvia
I cittadini che intendono segnalare l’eccessiva rumorosità di una attività / ditta devono indirizzare l’esposto o segnalazione al Comune. Nel caso in cui il problema coinvolga il territorio di più Comuni la richiesta di controllo deve essere indirizzata anche all’Amministrazione Provinciale.
È necessario fornire le informazioni necessarie per una completa e corretta valutazione: causa, responsabile, periodo, orari, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio
L’esposto o segnalazione per inquinamento acustico, da presentare all’Ufficio Protocollo, dovrà contenere:
a) Il nome del richiedente, dati anagrafici e residenza;
b) dati relativi all’attività causa della segnalazione ;
c) data
d) firma
Termini intermedi che sospendono il procedimento
La segnalazione comporta l’avvio di un formale procedimento amministrativo per presunto inquinamento acustico.
Trascorsi 30 giorni dalla data di avvio del procedimento l’amministrazione si riserva di chiedere ad ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia) di effettuare rilevazioni fonometriche unicamente nell’abitazione della persona che ha presentato l’esposto.
A chi ha presentato l’esposto è chiesta piena disponibilità in tutte le fasi del procedimento amministrativo consentendo l’accesso alla propria abitazione per le rilevazioni fonometriche da parte sia dei tecnici incaricati dalla parte disturbante che dei tecnici di A.R.P.A. Lombardia, concordando modalità e tempi. Le indagini fonometriche all’interno dell’abitazione disturbata sono indispensabili per poter stabilire se vengono effettivamente superati i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico (in particolare i c.d. limiti differenziali).
Nel caso in cui venga verificato il superamento dei limiti consentiti, il Comune provvede agli adempimenti conseguenti.
Termine di conclusione del procedimento
fino a 180 gg, in ogni caso la durata dipende dalla necessita di acquisire pareri o accertamenti tecnici da parte di altri enti/agenzie esterne al comune (ATS, ARPA)
costi
Nessuno