Adempimenti Legge 98 del 09.08.2013 “Decreto del fare”

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI DEFINIZIONE
(ai sensi dell’art. 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

Individuazione degli ambiti territoriali oggetto di esclusione dall’applicazione della Segnalazione  Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi dell’art. 23-bis del D.P.R. 380/2001, come introdotto dalla L. 98/2013.

Con il decreto legge n. 69/2013 (c.d. “Decreto del Fare”), convertito nella Legge n. 98/2013 del 09.08.2013, è stata ampliata la fattispecie della “ristrutturazione edilizia” (con conseguente variazione del testo dell’art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001), con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione, eliminando la condizione del rispetto della “sagoma” e ricomprendendovi anche la ricostruzione di edifici già crollati, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

A seguito delle modifiche introdotte dal citato Decreto, risultano soggetti a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) anche i seguenti interventi (prima soggetti a permessi di costruire o, in alternativa a Super-Dia):

  • ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, anche con modificazioni della sagoma e fino a demolizione e ricostruzione, a condizione che abbiano per oggetto immobili non soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, non comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa Antisismica;
  • ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, che alterano la sagoma degli edifici, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza, sempre che abbiano per oggetto immobili non sottoposti a vincoli ex D. Lgs. 42/2004;
  • varianti a permessi di costruire, che non comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici di quello preesistente, anche se incidenti sulla sagoma dell’edificio, qualora riguardino immobili non soggetti ai vincoli di cui al D. Lgs. 42/2004.

In sede di conversione del D.L. 69/2013 è stata, peraltro, prevista una limitazione all’ambito applicativo della S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, se relativi ad immobili siti nelle zone omogenee “A” di cui al D.M. 1444/1968, ed in quelle equipollenti, a prescindere dalla sussistenza del vincolo paesaggistico o culturale.
In particolare, con l’art. 30, comma 1, lett. f) è stato introdotto l’art. 23-bis al D.P.R. 380/2001 con cui si dispone che:

  • all’interno delle predette zone i comuni debbano individuare, con propria deliberazione da assumersi entro il 30/06/2014, le aree nelle quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma (e nelle eventuali restanti aree interne alle predette zone gli interventi cui è applicabile la S.C.I.A. non possono avere inizio prima del decorso di trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione)

La zona omogenea “A” di cui al D.M. 1444/68  è costituita dalle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale.

Il vigente Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 21.06.2010, individua nella tavola PR3 – Piano delle Regole del P.G.T. –le zone omogenee (A) di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n° 1444 e quelle equipollenti

Proposta di attuazione

In fase di prima applicazione delle nuove norme introdotte, con la finalità di garantire un maggiore controllo sugli interventi nei predetti ambiti per il loro carattere storico e testimoniale, e con la consapevolezza di non aggravare il procedimento amministrativo si propone, in via cautelativa, e soprattutto per dare al cittadino maggiore certezza del buon esito della pratica, di escludere dagli interventi suindicati attuabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A. la totalità degli ambiti territoriali individuati nella tavola PR3 – Piano delle Regole del P.G.T. – comprendenti le zone omogenee (A) di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n° 1444 e quelle equipollenti, secondo le diverse denominazioni adottate dalle leggi regionali, a cui fanno riferimento le norme di cui all’art. 19 della normativa di piano (PR1) e denominati:

  • Nuclei di antica formazione
  • Edilizia storica di pregio
  • Giardini storici e parchi

Tavola PR3 – Piano delle Regole del P.G.T.

Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 28/05/2014