CITTADINANZA: NOTIFICA DEL DECRETO E GIURAMENTO
A chi è rivolto
Ai cittadini stranieri che hanno presentato domanda di cittadinanza, la cui istruttoria è terminata favorevolmente.
Descrizione
Una volta terminata favorevolmente l’istruttoria della domanda di cittadinanza, l’autorità italiana competente emana il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana che deve essere notificata all’interessato entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte della Prefettura.
Una volta che l’interessato è entrato in possesso del decreto di concessione, deve presentarsi al Comune di residenza (previo appuntamento) per poter fare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana (art.10 Legge n.91/1992).
Come fare
A partire dal 1° febbraio 2024, la notifica dei decreti di cittadinanza avverrà esclusivamente tramite la Piattaforma Notifiche Digitali di PagoPA s.p.a., disciplinata dall’art. 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge n. 120/2020.
Una volta avvenuta la notifica sulla piattaforma digitale, il richiedente la cittadinanza potrà scaricare dalla Piattaforma notifiche i documenti necessari per presentarsi in Comune presso l’Ufficio di Stato Civile e fissare un appuntamento per poter prestare il giuramento, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla notifica.
Cosa serve
Dopo aver ricevuto la notifica del decreto tramite piattaforma PDND sarà necessario recarsi in Comune per fissare appuntamento per il successivo giuramento, portando la seguente documentazione:
- Decreto di cittadinanza in formato cartaceo e l’Avviso di Avvenuta Ricezione (in formato cartaceo o elettronico) .
- Documento di identità valido (Passaporto e carta di identità)
- Permesso di soggiorno in originale
- Atto di nascita tradotto e legalizzato se in possesso.
Se si è genitori di figli minori, residenti stabilmente con il genitore che acquista la cittadinanza, è necessario presentare:
- Passaporto dei figli minori
- Atto di nascita tradotto e legalizzato dei figli minori nati all’estero se in possesso.
I figli minori, infatti, se conviventi con il genitore divenuto italiano, acquistano la cittadinanza italiana, previa Attestazione del Sindaco – rilasciata al termine dell’accertamento della convivenza stabile ed effettiva, non intesa come mera iscrizione anagrafica nello stato di famiglia del genitore come richiamato dall’art. 14 della L. n. 91/1992.
Cosa si ottiene
La notifica del decreto di cittadinanza tramite la Piattaforma Notifiche Digitali di PagoPA s.p.a da parte della Prefettura a seguito della quale il cittadino dovrà presentarsi in comune presso l’ufficio Stato civile per fissare il giorno del giuramento davanti al Sindaco o suo delegato, con il quale si ottiene il conferimento della cittadinanza italiana e la redazione degli atti di stato civile previsti dalla legge.
Tempi e scadenze
L’interessato deve prestare giuramento davanti al Sindaco o suo delegato entro 6 mesi dalla notifica del decreto. Decorso tale periodo, il decreto non avrà più validità e l’interessato dovrà ripresentare la domanda per la cittadinanza. L’acquisto della cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo alla prestazione del giuramento dinanzi al Sindaco o suo delegato.
In caso di presenza di figli minori, emessa l’attestazione del Sindaco, essa verrà trascritta nei registri di Stato Civile e l’acquisto della cittadinanza decorrerà dal giorno dell’acquisto della cittadinanza da parte del genitore divenuto italiano.
Quanto costa
Assolvimento imposta di bollo ovvero marca da bollo pari ad euro 16,00.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I CITTADINI DICIOTTENNI STRANIERI NATI E RESIDENTI IN ITALIA ININTERROTTAMENTO DALLA NASCITA
A chi è rivolto
Ai cittadini stranieri che diventano maggiorenni e che sono nati e residenti in Italia ininterrottamente dalla nascita
Descrizione
L’Ufficio di Stato Civile si occupa di trascrivere nei propri registri tutti i decreti di concessione, acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana.
La legge n. 91 del 05.02.1992 regola tutte le casistiche e le possibilità per acquisire la cittadinanza italiana.
L’art. 4 comma 2 regola la possibilità per i cittadini stranieri nati e residenti in Italia ininterrottamente dalla nascita, al compimento del diciottesimo anno di chiedere la concessione della cittadinanza italiana.
La possibilità per richiedere la cittadinanza italiana è fino compimento dei 19 anni di età.
Come fare
Tutto il procedimento viene svolto dall’Ufficio Stato Civile del Comune di residenza.
Si consiglia di contattare l’Ufficio Stato Civile per consegnare la documentazione e per la verifica delle condizioni richieste dalla legge (art.4 Legge 5 febbraio 1992 n 91).
A seguire, il neocittadino italiano, dovrà rifare la Carta d’Identità.
Cosa serve
- Documento di identità valido
- Dichiarazione relativa ad eventuali figli minorenni
- Passaporto estero se in possesso
- Istanza per accedere alla dichiarazione di cittadinanza, compilata in tutte le sue parti
- Titolo di soggiorno valido (permesso o carta di soggiorno)
Per verificare la residenza legale costante in Italia dalla nascita l’Ufficio può chiedere eventuale documentazione idonea aggiuntiva a quella già elencata.
Cosa si ottiene
La cittadinanza italiana
Tempi e scadenze
La pratica dura 1 anno: dal compimento dei 18 anni di età fino al compimento dei 19 anni di età.
Quanto costa
Il giorno dell’appuntamento è necessario portare una marca da bollo da 16 euro per la presentazione dell’istanza.
Per la domanda è previsto il pagamento di 250,00 euro di tassa statale che va pagata solo quando l’ufficio comunale ha verificato che ci siano le condizioni per rendere la dichiarazione di cittadinanza, non prima.
LA CITTADINANZA IURE SANGUINIS
Consiste nel riconoscimento della cittadinanza a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis) al verificarsi di determinate condizioni.
E’ possibile che i discendenti di cittadini italiani, di antica emigrazione nei Paesi soprattutto dell’America Latina, ma anche dell’Australia, del Venezuela, ecc., oltre ad essere cittadini stranieri “jure soli”, siano, per discendenza paterna e, dopo l’1 gennaio 1948, anche materna, cittadini italiani. Questi soggetti hanno diritto di vedersi riconosciuto il loro originario status civitatis, come è stato chiarito e specificato, anche nelle procedure da seguire e negli adempimenti da svolgere, dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991 che deve ritenersi ancora perfettamente valida.
A chi è rivolto
A cittadini stranieri residenti nel Comune di Magnago discendenti di persone cittadine italiane.
Descrizione
I cittadini stranieri di origine italiana possono presentare istanza di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis” ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991.
Per poter avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è necessario essere residenti nel Comune di MAGNAGO
ATTENZIONE: si ricorda che oltre il termine dei primi tre mesi di soggiorno in Italia, il cittadino straniero non può essere considerato regolarmente soggiornante e dovrà quindi richiedere il permesso di soggiorno per motivi di cittadinanza.
Il riconoscimento della cittadinanza a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis) può essere richiesto al verificarsi delle seguenti condizioni:
- l’antenato italiano nato prima del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d’Italia) deve essere deceduto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana;
- l’antenato donna trasmette il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1º gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo in ipotesi residua secondo l’articolo 1 comma 2, Legge 13 giugno 1912, n. 555, se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per ius soli e non per ius sanguinis.
Come fare
Lo straniero discendente da cittadini italiani emigrati all’estero, che voglia ottenere il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana “iure sanguinis” deve rivolgersi:
- al consolato italiano competente, se residente all’estero;
- all’ufficio cittadinanza del Comune di residenza, se residente in Italia.
Il procedimento di competenza del Comune italiano si compone di due diversi aspetti, un aspetto prettamente anagrafico (legato all’iscrizione anagrafica) e un aspetto di stato civile, relativo all’esame degli atti di stato civile che serve per accertare la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
In mancanza di iscrizione anagrafica non è possibile avviare il procedimento di stato civile.
Durante l’intero procedimento, l’interessato potrà essere invitato, per rendere ulteriori dichiarazioni, informazioni e chiarimenti a presentare altra documentazione integrativa necessaria ai fini dell’istruttoria del procedimento stesso. E’ pertanto consigliabile che sia sempre personalmente rintracciabile all’indirizzo risultante in Anagrafe, affinché possa recarsi in tempi brevi presso l’ufficio di Stato Civile.
Cosa serve
E’ necessario compilare la seguente modulistica:
- Modulo di richiesta residenza (per procedimento anagrafico)
- Albero genealogico per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis;
- Modulo di richiesta cittadinanza iure sanguinis;
Per presentare la richiesta di riconoscimento occorre essere in possesso di:
- passaporto straniero del richiedente
- marca da bollo da Euro 16,00
- pagamento del diritto amministrativo di € 400,00 tramite PagoPA
- allegati richiesti per la presentazione della domanda:
- estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque (comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana)
- atti di nascita ( per copia integrale ) muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana
- atto di matrimonio e morte (per copia integrale) dell’avo italiano emigrato all’estero muniti di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero e legalizzazione o apostille;
- atti di matrimonio (per copia integrale) di tutti i discendenti in linea retta, dall’avo italiano in poi, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille;
- atti di morte (per copia integrale) di tutti i discendenti in linea retta, dall’avo italiano in poi (ove deceduti), muniti di traduzione ufficiale italiana e legalizzazione o apostille;
- attestato di non naturalizzazione straniera e cioè certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione o apostille attestante che l’avo italiano, a suo tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato. Qualora l’avo si fosse naturalizzato deve essere specificata la data di naturalizzazione. Diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento.
Cosa si ottiene
Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Tempi e scadenze
Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, fatte salve le interruzioni dovute all’acquisizione delle attestazioni consolari o di eventuali integrazioni richiesta all’istante.
Quanto costa
Marca da bollo da euro 16,00
Diritto amministrativo euro 400,00