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Coronavirus – Ultime disposizioni

30 dicembre 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 54 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati ad integrazione del decreto-legge 24.12.2021 n.221 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

In particolare il decreto prevede che dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
b) sagre e fiere, convegni e congressi;
c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
Il Green pass sarà richiesto anche per l’utilizzo dei mezzi di trasporto e per l’accesso e l’utilizzo dei seguenti servizi e attività:
a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
b) servizi di ristorazione all’aperto;
c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre, sempre dal 10 gennaio 2022 è previsto che in zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all’aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

Tra le misure del D.L. 221/2021: la riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi a partire 1° febbraio 2022, l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca; l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto e in FFP2 in occasione di spettacoli all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto (in tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso); l’estensione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica. Restano in vigore altresì le norme relative all’impiego del Green Pass e del Green Pass rafforzato e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati. Il decreto stabilisce, infine, l’estensione, sino al 31 marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, con il Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021 ha adottato alcune misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il decreto introduce importanti novità nelle modalità di utilizzo della Certificazione verde (Green pass), la cui validità, a partire dal 15 dicembre 2021, è ridotta da 12 a 9 mesi decorrenti dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla somministrazione della relativa dose di richiamo, nonché dalla data di avvenuta guarigione solo per i soggetti ammalatisi di Covid-19 oltre il quattordicesimo giorno dalla data di somministrazione della prima dose di vaccino o dal compimento del prescritto ciclo o dalla data di assunzione della dose di richiamo. Resta ferma la durata di 6 mesi del green pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.

Secondo il Decreto 172/2021, l’utilizzo della Certificazione verde “base” viene esteso, a partire dal 6 dicembre 2021, a ulteriori settori: servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale, accesso ad alberghi e altre strutture ricettive, accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce dei centri benessere e per l’attività sportiva.

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 viene introdotto, in zona bianca, il Green pass “rafforzato”, valido soltanto per coloro che si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19 o sono guariti dall’infezione da Covid-19, anche dopo la somministrazione del vaccino. Il Green pass “rafforzato” non è richiesto per i minori di età inferiore a 12 anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione.

Il Green pass “rafforzato” è necessario per accedere alle attività nei seguenti ambiti:

  • cerimonie pubbliche;
  • feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose) e attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • ristorazione al chiuso (fatta eccezione per i servizi di ristorazione svolti all’interno di alberghi o altre strutture ricettive e riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché per le mense e i servizi di catering continuativo su base contrattuale);
  • spettacoli aperti al pubblico;
  • spettatori di eventi e competizioni sportive.

Il Decreto-Legge 172/2021 stabilisce inoltre, a partire dal 15 dicembre, l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie:

  • personale amministrativo della sanità;
  • docenti e personale amministrativo della scuola;
  • militari;
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), polizia locale e personale del soccorso pubblico.

Dalla stessa data del 15 dicembre 2021 entra in vigore, per gli operatori sanitari e sociosanitari, l’obbligo di somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo primario di vaccinazione o all’eventuale dose unica.

Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde vai su https://www.dgc.gov.it/web/

Per maggiori informazioni:

 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

 

Ministero della Salute – Nuovo Coronavirus:

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp

FAQ – sulle misure adottate dal Governo

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo