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Divieto di abbruciamento di materiali vegetali

REGIONE LOMBARDIA – DELIBERAZIONE N° XII / 2634 Seduta del 24/06/2024

Allegato 5) DISPOSIZIONI sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione in attuazione dell’art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell’art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 – AZIONE PRIA ES2n “Combustioni all’aperto”

In attuazione dell’articolo 10 del decreto-legge n. 69/2023, dell’articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, e dell’art. 18 bis della legge regionale n. 24/2006, è disposto il divieto di abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali , nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno. Il periodo di divieto rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto) è pertanto ampliato ai mesi di ottobre e di marzo. La combustione di residui vegetali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati da Regione Lombardia.

Il divieto di abbruciamento si applica ai Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare.

Sono fatte salve le deroghe previste dalla normativa di settore disposte dall’autorità competente per motivi di carattere fitosanitario.