Elezioni Europee 8-9 giugno 2024 – voto domiciliare
A norma dell’art. 1 del Decreto-Legge 2 gennaio 2006, n. 1, convertito con Legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 46/2009 gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorino risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione delle consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale) sono ammessi al voto nella predetta dimora.
Gli elettori suddetti devono far pervenire entro e non oltre il 20 maggio 2024 al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato da medici designati dall’Azienda sanitaria Locale, da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.
Il Sindaco provvede ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi che sono consegnati ai Presidenti di Seggio nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente di Seggio nella cui circoscrizione è ricompressa la dimora indicata dall’elettore.
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