Mercati settimanali – nuove misure per lo svolgimento

A seguito delle nuove Linee Guida di Regione Lombardia del 22/05/2020, con le Ordinane  Sindacali n. 72 in data 03.06.2020  e n. 78 in data 05.06.2020,  sono stabilite le seguenti misure per lo svolgimento dei mercati settimanali:

  • nel mercato scoperto del giovedì, in Bienate, viene limitato a 8 il numero massimo dei posteggi, mentre nel mercato scoperto del martedì a Magnago,  viene limitato a 24 il numero massimo dei posteggi oltre ai posteggi dedicati al battitore, onlus e agricolo;
  • è fatto divieto di vendita di beni usati
  • sono stabilite le seguenti misure a carico del titolare del posteggio:

possesso di mascherina a copertura di naso e bocca e di guanti/igienizzante;

pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita;

garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro anche dagli altri operatori nelle operazioni di carico e scarico e in tutte le attività e le loro fasi;

allestire il proprio banco assicurando uno spazio sgombro da merci pari ad almeno un metro tra un banco e l’altro, se del caso anche riducendo la metratura concessa;

le operazioni di vendita si potranno svolgere solo fronte banco e le aree laterali dovranno essere inibite al pubblico;

gli operatori dovranno far rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro ai clienti in attesa, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani in ogni banco, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;

gli operatori commerciali avranno l’onere di informare i rispettivi clienti degli obblighi vigenti con le modalità che riterranno più opportune;

  • sono stabilite le seguenti misure a carico della clientela:

i clienti utilizzano la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, salvo i casi di esenzione previsti dalle disposizioni vigenti;

all’interno dell’area di mercato e innanzi ai banchi di vendita, i clienti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e il divieto di assembramento;

i clienti dovranno permanere all’interno dell’area di vendita per il tempo strettamente necessario per effettuare gli acquisti per evitare assembramenti;

 

Le presenti disposizioni sono valide dal 04/06/2020 e fino a diversa disposizione regionale o governativa