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Punti Patente

Patente a punti tutte le novita’

Il sistema della patente a punti ha subito delle modificazioni a seguito dell’emanazione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Per effetto della norma i proprietari dei veicoli (persone fisiche) che non comunicano i dati chi conduceva il veicolo al momento della violazione, saranno sottoposti alla sola sanzione pecuniaria prevista dall’art. 126 comma 2 del nuovo Codice della Strada, da 263,00 Euro fino a 1050,00 Euro.  Non subiranno più la decurtazione dei punti sulla propria patente di guida. Di seguito un breve vademecum sulla patente a punti

Punteggio iniziale

All’atto del rilascio della patente, al documento viene attribuito un punteggio di 20 punti. Questo vale anche per tutte le patenti rilasciate prima dell’entrata in vigore del decreto legge di modifica del Codice della Strada. Tale punteggio può subire delle decurtazioni a seconda di specifiche violazioni accertate dagli organi di Polizia. Il punteggio decurtato viene raddoppiato per coloro i quali abbiano conseguito la patente da meno di tre anni.
Per coloro che non commettono alcuna violazione per almeno due anni, il punteggio iniziale viene incrementato di 2 punti ogni due anni fino ad un massimo di 10: il credito totale non può comunque superare i 30 punti.


Decurtazione dei punti

L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione è indicato in ogni verbale di accertamento e contestazione. Infatti, quando la violazione è contestata direttamente, la decurtazione avviene nei confronti del conducente compiutamente identificato.
In tutti gli altri casi, il proprietario del veicolo (sia persona fisica che legale rappresentante di persona giuridica) è tenuto a fornire, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica, i dati della patente del conducente al momento della violazione, pena una sanzione pecuniaria aggiuntiva da 263,00 Euro fino a 1050,00 Euro.
Nel caso in cui si commettano in una sola volta più infrazioni, il punteggio massimo detraibile sarà di 15 puntii, se non è anche prevista la sospensione o revoca della patente. Naturalmente vi sarà decurtazione dal punteggio della patente solo nel caso in cui le infrazioni vengano commesse a bordo di veicoli per la guida dei quali è richiesta una patente. La comunicazione della decurtazione viene effettuata agli interessati direttamente dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.


Efficacia della riduzione del punteggio

La riduzione del punteggio avrà efficacia al termine del procedimento amministrativo legato alla violazione amministrativa contestata: pagamento della sanzione (entro 60 giorni), scadenza dei termini per il pagamento senza che sia stato presentato ricorso, conclusione del ricorso (se presentato).


Come ricaricare la patente

Prima dell’esaurimento dei punti, il titolare della patente di guida può riacquistare 6 punti frequentando corsi di aggiornamento, organizzati da autoscuole o da soggetti pubblici o privati autorizzati. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale, nonché di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di detti corsi consente di recuperare 9 punti. A meno che non si sia incorsi nella perdita totale del punteggio, trascorsi due anni senza aver commesso nessuna violazione alle norme del Codice della Strada per cui sia disposta la decurtazione dei punti, il titolare di patente riacquisterà il punteggio totale (20 punti).


Perdita totale dei punti

Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente riceverà apposita comunicazione per sottoporsi obbligatoriamente a nuovi esami per la riacquisizione dei punti della patente. Se il titolare di patente non si sottopone agli accertamenti di cui sopra entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione, la patente di guida sarà sospesa a tempo indeterminato. Il provvedimento di sospensione, che costituisce atto definitivo, viene notificato all’interessato a cura degli organi di polizia che provvedono, contestualmente, al ritiro ed alla conservazione del documento.


LA POLIZIA LOCALE DI MAGNAGO
    mercoledì 7, Novembre 2018