Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 – Voto Domiciliare

Si rende noto che, a norma dell’art. 1 del Decreto-Legge 2 gennaio 2006, n. 1, convertito con Legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 46/2009 gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorino risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ( e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione delle consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale) sono ammessi al voto nella predetta dimora.

Gli elettori suddetti devono far pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2020 al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato da medici designati dall’Azienda sanitaria Locale, da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.