Regione Lombardia – Disposizioni inerenti la combustione di residui vegetali

Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali, agricoli e forestali.

Relativamente alla combustione di residui vegetali si richiama la norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 – Testo Unico Ambientale) che prevede in generale il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall’applicazione di tale disciplina sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come recentemente modificata dalla LR 38/2015) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane),mentre nei Comuni posti a quota inferiore ( come Magnago) vigono le disposizioni stabilite dalla delibera di Giunta regionale n. 7095 del 2017 che prevedono il divieto di combustione dal 1 ottobre al 31 marzo.

Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.

Tutte le informazioni inerenti il divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali sono contenute nell’allegato 3 alla DGR 7095 del 2017 (che si allega).