Coronavirus – nuove misure valide dal 7 al 15 gennaio 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 5 gennaio 2021 un Decreto-Legge (n. 1) che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma

Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

Dall’11 gennaio sarà applicata la suddivisione in fasce sulla base di quanto stabilito dal Ministero della Salute sulla base dei monitoraggi settimanali.

Fino al 15 gennaio, nei territori che saranno inseriti in “zona rossa” è confermata la possibilità (decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172) di spostarsi, una volta al giorno, in un massimo di 2 persone, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti, verso una sola abitazione privata della propria regione.

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

  

Di seguito sono dettagliate le misure valide sul territorio nazionale dal 7 gennaio 2021.

7-8 Gennaio – LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA GIALLA

Nei giorni del 7 e 8 gennaio si applicano tutte le disposizioni valide per le “zone gialle” come previste dal DPCM del 3 dicembre.

È consentito spostarsi all’interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute per i quali sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Tuttavia, per tutto il periodo dal 7 al 15 gennaio, come disposto dal Decreto legge del 5 gennaio 2021, sarà vietato spostarsi tra regioni o province autonome diverse (previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158), tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ad esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un’altra regione.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Riaprono le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), che sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18.00 è vietato consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, mentre la consegna a domicilio è permessa senza vincoli di orario.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

9-10 Gennaio – LIMITAZIONI PER I GIORNI IN ZONA ARANCIONE

Nei giorni 9 e 10 gennaio si applicano le disposizioni valide per le “zone arancione”.

Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

All’interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Consentita l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio.

Chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (c.d. scuole superiori) le lezioni riprendono il 7 gennaio 2021 tramite didattica a distanza.

A partire dall’ 11 gennaio 2021 le scuole secondarie di secondo grado organizzeranno la didattica in modo che il 50% degli studenti ritornino a svolgere le attività in presenza.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie riprendono a svolgersi in presenza a partire dal 7 gennaio 2021. È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Modello autodichiarazione_

Ricordarsi SEMPRE

Utilizzo corretto della mascherina    Igienizzazione delle mani    Distanziamento sociale

Per maggiori informazioni:  https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda al sito internet dedicato

http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo

http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus