Protezione Civile

 

 

Brochure numeri emergenza

 

Manifestazioni pubbliche

Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del 06 agosto 2018

Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile

Circolare Ministero dell’Interno del 18 luglio 2018 :

Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva

Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 24 giugno 2016:

Indicazioni operative concernenti finalità e limiti d’intervento della Organizzazioni di Volontariato di protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di Polizia Stradale

Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 2 agosto 2011:

Partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività addestrative;

procedure per la programmazione delle attività, la quantificazione dei fabbisogni finanziari per l’applicazione degli artt. 9 e 10 del DPR 194/01, la richiesta di attivazione dei predetti benefici e la relativa rendicontazione. Disposizioni attuative della circolare del 28 maggio 2010.

Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile del 28 maggio 2010

Circolare riguardante la programmazione e l’organizzazione delle attività addestrative di Protezione Civile

Circolari Dipartimento Protezione Civile: competenze del volontariato di protezione civile, dispositivi acustici e luminosi di emergenza

Conseguentemente del sempre più frequente e valido coinvolgimento del volontariato di protezione civile, si richiama l’attenzione al rispetto delle disposizioni di legge in relazione a competenze, ambiti e modalità di intervento dettate dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile:
n. 7218 del 07.02.2006 con cui il Dipartimento declina le norme di comportamento per l’impiego del volontariato di protezione civile, sottolinea la spontaneità e la gratuità con la quale i volontari devono prestare la loro opera, l’assenza di fini di lucro, la solidarietà quale scopo esclusivo delle attività e stigmatizza l’impiego dei volontari per attività che possano, anche in modo indiretto, risultare di supporto a iniziative di carattere politico/propagandistico esponendo insegne ed emblemi dell’Organizzazione di appartenenza;

n. 8137 del 09.02.2007 con la quale il Dipartimento richiama le finalità del Servizio Nazionale della protezione civile ” . . . tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio” e ammonisce chiunque coinvolga in modo illegittimo le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile in alcune iniziative che non rientrano nell’alveo di operatività del Servizio medesimo;

n. 16525 dell’ 11.03.2008 con la quale il Dipartimento fa ulteriore chiarezza in merito alle specifiche competenze del volontariato di protezione civile, citando con precisione attività quali partecipazione alla pianificazione di emergenza, intervento operativo (coordinato dall’Autorità di protezione civile) in emergenza ed in particolare in attuazione del piano di emergenza, attività di addestramento e formazione, attività di simulazione di emergenza, informazione dei cittadini in materia di protezione civile, utilizzo dell’emblema in attività di protezione civile;

n. 18461 del 13.03.2009 con la quale il Dipartimento, a seguito dell’approvazione della Legge 11/2009 “Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” (che disciplina la costituzione, l’organizzazione e i requisiti delle associazioni tra i cittadini non armati per la segnalazione alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale) chiarisce che la materia della protezione civile è distinta e non sovrapponibile rispetto a quella dell’ordine pubblico e della sicurezza, che le associazioni di cittadini non armati di cui all’art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009 n. 11 non sono assimilabili alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, fatto salvo il diritto di partecipazione, a titolo personale, ad associazioni costituite ai sensi dell’art. 6 della legge 11/2009 da parte di soggetti già iscritti anche ad Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

Gli appartenenti alle Organizzazioni di protezione civile non possono quindi svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità di competenza, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza).

In particolare, nessun volontario di protezione civile e nessun coordinatore o caposquadra di un’Organizzazione di protezione civile, può, in assenza di apposita ordinanza sindacale, decidere ed attuare l’interdizione di una strada o regolare il traffico, come dettato dal combinato degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), dell’Art. 54 comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, degli artt. 11 e 12 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.
Un simile comportamento si prefigurerebbe infatti come reato, punibile con la reclusione fino a 2 anni ai sensi dell’Art. 347 del Codice Penale “Usurpazione di funzioni pubbliche”.
Fondamentale è invece il supporto in “affiancamento” alle Forze dell’ordine qualora si verifichino situazioni di tale gravità e complessità da non consentire l’assolvimento dei servizi di polizia stradale con le sole risorse riconducibili ai soggetti individuati all’art. 12 del D.Lgs. 285/1992, ed esclusivamente su richiesta del soggetto competente.

“PALETTE”

A maggior ragione, le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile non possono e non devono dotarsi di strumenti per l’espletamento di servizi diretti a regolare il traffico, quali, ad esempio, sono i segnali distintivi di cui all’art. 24 del D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” comunemente definiti “palette”.
Infatti l’art. 497-ter del Codice penale recita: “Chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione è punito con la reclusione da 1 a 4 anni”.
Le “palette” rientrano sicuramente tra gli oggetti in dotazione ai Corpi di polizia e non basta apportare piccole modifiche per renderle “legali”, né tantomeno personalizzare con scritte, loghi e simboli il disco della paletta per non incorrere nell’azione penale della Magistratura.

“LAMPEGGIANTI E SEGNALI ACUSTICI”

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto del 5 ottobre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23.10.2009, individua, tra i soggetti ai quali è consentito l’uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, per l’espletamento di servizi urgenti di istituto, autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze di cui all’art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 192 n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi.
Tali dispositivi possono essere istallati su veicoli immatricolati a nome delle Organizzazioni di Volontariato operanti nel settore della protezione civile, iscritte nell’Albo Regionale e delle Organizzazioni iscritte nell’elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 194/2001 che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio.
L’art. 3 del succitato Decreto del 5 ottobre 2009 disciplina le condizioni per l’uso dei dispositivi supplementari da parte di Organizzazioni di Volontariato e nello specifico prevede la possibilità di utilizzo dei dispositivi quando ricorrano i seguenti tre casi:
• gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi;
• l’intervento delle Organizzazioni di Volontariato sia appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di protezione civile mediante comunicazione scritta;
• ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell’art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.

Per ragioni di somma urgenza, la richiesta può essere effettuata per le vie brevi e confermata in forma scritta entro le successive 48 ore e, in questo caso, il conducente deve sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al decreto, prima di azionare i dispositivi.